Arbitro per le Controversie Finanziarie

Con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 116 del 19 maggio 2016, la Consob ha istituito l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF”) e adottato il Regolamento di attuazione dell’art. 2, commi 5-bis e 5-ter del Decreto Legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, con il quale sono stabiliti i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie presso l’ACF e individuati i criteri per la composizione del relativo organo decidente.

DeA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS SGR S.p.A. (“SGR”) aderisce all’Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Di seguito si riportano talune informazioni sulle funzioni dell’ACF, sul relativo ambito di competenza e sul funzionamento del procedimento:

  • l’ACF è competente in merito a controversie relative alla violazione da parte della SGR degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell’esercizio dell’attività di gestione collettiva del risparmio disciplinata nella parte II del Testo Unico della Finanza (TUF), incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013 in tema di risoluzione delle controversie online dei consumatori, che abbiano natura patrimoniale e che non implichino la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila);
  • il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti di investimento che disciplinano il rapporto fra il Cliente e la SGR;
  • DeA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS SGR S.p.A. garantisce che gli eventuali reclami ricevuti dal Cliente, saranno valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’ACF. In caso di mancato o parziale accoglimento di tali reclami, inoltre, saranno fornite al Cliente medesimo adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all’ACF.

Per ogni ulteriore esigenza di approfondimento e per la conocenza specifica del dettato normativo e del compendio regolamentare e procedurale in merito all’ACF si fa rinvio al sottostante riferimento internet:

https://www.acf.consob.it/